In attuazione del Jobs act, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera definitivo a un decreto legislativo in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Il testo prevede interventi a sostegno della maternità, in particolare per quanto riguarda l’utilizzo del congedo parentale facoltativo.
Le nuove regole previste per i congedi sotto esplicitati, sono da considerarsi il vigore, almeno al momento, per il solo 2015.
Il congedo parentale facoltativo, retribuito al 30 per cento dello stipendio, rimane di una durata massima di sei mesi (inteso quale periodo massimo complessivo tra i genitori), ma con la possibilità di richiederlo non più solo fino ai 3, bensì fino ai sei anni di età del bambino. Tale congedo retribuito è riconosciuto anche ai genitori di bambini fino a 8 anni solo a condizione che il genitore abbia un reddito individuale inferiore a una determinata soglia che, per il 2015, è fissata a circa 16.328 euro.
Cambia anche la durata per il congedo parentale non retribuito che passa dagli attuali otto ai dodici anni del bambino (resta inteso che per richiedere tale congedo facoltativo la richiesta dovrà avvenire entro il 2015 e non oltre la data del compimento del dodicesimo anno del figlio).
Infine il provvedimento riduce anche il tempo minimo per effettuare la richiesta al datore di lavoro da quindici a cinque giorni di preavviso, oltre a includere la possibilità di trasformare il congedo parentale in part time al 50 per cento.
PUBBLICATO IL 17/06/2015